E-commerce e normativa applicabile: nel 2023 un rapporto ancora difficile.

Tutto il mercato dell’e-commerce continua a crescere macinando numeri importanti. Le imprese italiane – tendenzialmente di piccola dimensione e poco strutturate – stanno scoprendo questo mondo e sempre più spesso pianificano l’apertura di un proprio e-store da affiancare alla propria attività c.d. “fisica”.

Tuttavia, il settore dell’e-commerce segue “regole” ben precise e per creare un e-commerce profittevole non basta il “fai da te” ma è necessario chiedere l’aiuto e la consulenza di figure specializzate nel settore: dagli sviluppatori del sito piattaforma di vendita, ai consulenti di pianificazione aziendale, di strategie di marketing, di logistica e di sicurezza informatica, al commercialista/fiscalista ma anche all’avvocato.

Non solo.

Per un buon risultato è necessario “giocare di squadra” coinvolgendo tutte queste figure fin dall’inizio del progetto di implementazione di un e-commerce sviluppando insieme le idee, valutando i rischi delle scelte alla luce delle considerazioni dei suddetti consulenti nel rispettivo campo di attività.

Tornando al rapporto tra e-commerce e normativa applicabile a chi vende beni e servizi attraverso un e-commerce, essa è più che mai varia e coinvolge tantissimi ambiti diversi (contratto di vendita a distanza, normativa sulla privacy (GDPR e codice privacy D.Lgs. 196/2003), regole sulla scontistica, sulle c.d. false recensioni e la presentazione all’utente del sito dei beni/servizi venduti ecc.).

Si pensi al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) che fissa precise regole, ad esempio, per tutelare l’acquirente quando acquista beni e servizi su Internet; detto Codice negli ultimi anni è stato oggetto di numerose modifiche legislative che, ad esempio, hanno ridefinito la definizione di conformità dei beni venduti nonché la responsabilità di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna che si manifesti entro due anni.

Affidarsi ad un esperto di normative e-commerce è sempre consigliato

È stata inoltre ampliata la nozione di bene venduto disciplinando la fornitura di contenuti e servizi digitali.

Tra gli adempimenti concreti che meritano certamente di una consulenza di un esperto si trovano:

la revisione dei termini e delle condizioni di vendita, 

la verifica della corretta applicazione della normativa privacy che ha riflessi soprattutto nel marketing e nella gestione degli ordini.

Se dovessimo cercare una parola che rappresenti un “filo conduttore” tra le normative citate, potremmo certamente trovarla in “trasparenza” del venditore nei confronti dei consumatori che acquistano beni e servizi on-line.

Riassumendo è infatti necessario informare i consumatori sui loro diritti di acquirenti tutelati (es. tempistica dei resi, dati di contatto del venditore) sui loro diritti quali interessati al trattamento dei dati personali che possono ad esempio opporsi al trattamento dei loro dati per finalità di marketing una volta che revocano il consenso.

Quanto sopra accennato fa comprendere quanto sia necessario che l’imprenditore che venda attraverso un e-commerce, abbia contezza della necessarietà di farsi assistere da avvocati specializzati in materia per evitare perdite di reputazione/immagine nonché salate sanzioni.

Nel settore sono ancora frequentissime prassi sbagliate e pericolose quali: “fare copia e incolla” delle condizioni di vendita da altri siti che magari vendono beni diversissimi per tipologia e genere; scrivere privacy policy incomplete che non tengono conto dei trattamenti di dati personali realmente posti in essere dal titolare del sito di e-commerce; ancora, sempre in materia di dati personali si vedono spesso
“adeguamenti di facciata” senza aver redatto un registro dei trattamenti e aver implementato in concreto sul sito misure di sicurezza volte a tutelare i dati raccolti.

L’adeguarsi sostanzialmente alle normative impone poi, soprattutto negli e-commerce in forte crescita e con volumi di acquisto che aumentano di continuo, a implementare procedure interne che consentano la gestione efficace di possibili criticità (es. gestione dei resi, richieste cancellazione dati personali, reclami degli acquirenti).

Queste procedure devono però essere implementate, oltre che in ottica di minimizzazione dei rischi legali, anche per organizzare il flusso di business in un mondo sempre più veloce e dove una piccola disattenzione nei confronti di un acquirente scontento porterà senza meno ad una perdita di reputazione poi difficilmente recuperabile. 

Queste considerazioni portano alla conclusione che un imprenditore “giudizioso” metterà a budget le spese legali necessarie e non necessariamente alte per tutelare un’attività di vendita on-line includendo anche la formazione del personale e dei collaboratori che quotidianamente lavorano operativamente sul campo.

Avv. Federico Alessandri

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